(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              parte prima - n. 253 del 1° agosto 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis) 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  in  coerenza  con  gli  indirizzi
promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i  principi  di
cui all'art. 10 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta'  fondamentali  e  della  Carta  dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio
d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015,  della  risoluzione  380  del  26
marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del  Consiglio
d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali
e transgender (LGBT): una  responsabilita'  delle  citta'  e  regioni
europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3  0028/94  sulla
parita' dei  diritti  per  gli  omosessuali,  della  risoluzione  del
Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite  AMRC/17/19,  del
17  giugno  2011,  sui  diritti  umani,  l'orientamento  sessuale   e
l'identita'  di  genere,  della  raccomandazione  del  Comitato   dei
ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31  marzo  2010
CM/REC (2010) 5, nonche' in ottemperanza agli articoli 2  e  3  della
Costituzione, in attuazione dell'art. 2, comma 1,  lettere  a)  e  d)
dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27
giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parita' e contro  le
discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche,  programmi
ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria  liberta'
di espressione e manifestazione del proprio orientamento  sessuale  e
della propria identita' di genere, nonche' a prevenire e superare  le
situazioni   di   discriminazione,   dileggio,   violenza    verbale,
psicologica e fisica. 
  2. La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione  di  ogni
persona in ordine al proprio orientamento  sessuale  e  alla  propria
identita' di genere,  secondo  quanto  disciplinato  dalla  legge  14
aprile  1982,  n.  164  (Norme  in  materia  di   rettificazione   di
attribuzione di sesso), anche mediante misure di sostegno. 
  3. La Regione assicura  l'accesso  ai  servizi  e  agli  interventi
ricompresi  nelle  materie  di  competenza  regionale  senza   alcuna
discriminazione    determinata    dall'orientamento    sessuale     o
dall'identita' di genere. 
  4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni  per  motivi
derivanti dall' orientamento sessuale o dall'identita'  di  genere  e
favorire una  cultura  del  rispetto  e  della  non  discriminazione,
promuove e  valorizza  l'integrazione  tra  le  politiche  educative,
scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. 
  5. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione aderisce
a   RE.A.DY   (Rete   nazionale   delle   pubbliche   amministrazioni
antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identita' di  genere)
e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della giunta.