(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 253 del 1° agosto 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilita' delle citta' e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parita' dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite AMRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identita' di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonche' in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parita' e contro le discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria liberta' di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identita' di genere, nonche' a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica. 2. La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identita' di genere, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), anche mediante misure di sostegno. 3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere. 4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall' orientamento sessuale o dall'identita' di genere e favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. 5. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identita' di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della giunta.